LA SENTENZA
Il cane batte le regole di condominio
Secondo la Corte d’appello nessuna norma può vietarne la presenza. Famiglia bustese esulta dopo 4 anni di contenzioso: i vicini non volevano il loro pastore tedesco
Chi è intollerante al pelo deve farsene una ragione: gli animali hanno tutti i diritti di vivere in un palazzo. Lo ha ribadito la terza sezione civile della corte di appello di Milano con una sentenza che sancisce un principio fondamentale: nessun regolamento condominiale può vietarlo. Il caso di cui si è occupato l’avvocato Grazia Scarola riguarda una famiglia bustese che nel 2012 si rivolse al tribunale degli animali dell’Aidaa per una consulenza in merito a una denuncia ricevuta dai vicini che si lamentavano del loro pastore tedesco di otto anni. «Non potete tenerlo, lo dice il regolamento», intimavano dal vicinato.
In primo grado, a luglio del 2014, il giudice civile di via Volturno dette ragione ai proprietari del cane, riconoscendo il pieno diritto di ospitarlo sia in casa che in cortile. I magistrati di secondo grado l’hanno ribadito pochi giorni fa. «Si tratta di una sentenza molto importante», spiega Lorenzo Croce, presidente dell’Aidaa, «perché stabilisce chiaramente una volta per tutte che nessun regolamento di condominio possa vietarlo. Non ci sono assolutamente limitazioni».
Di recente i giudici della cassazione hanno riconosciuto «un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia nell’ambito dell’attuale ordinamento giuridico» secondo un’interpretazione evolutiva e orientata dalle norme vigenti, che «impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle cose» ma che «debba essere riconosciuto come essere senziente».
Gli ermellini lo hanno affermato con il decreto del 13 marzo 2013 nel quale, richiamando tali principi, ritennero che «il gatto, come anche il cane, debba essere considerato come membro della famiglia», tanto da stabilire condotte anche in caso di separazione coniugale.
Pochi giorni fa sul tema della convivenza con i quattro zampe si è espresso anche il tribunale civile di Cagliari: «Le clausole contenute nei regolamenti nei regolamenti, anche quelli di origine contrattuale che vietano la detenzione di animali, sono nulle». Chiariti inoltre i criteri con cui gli animali domestici possano godere degli spazi comuni: il divieto di godere delle proprietà condominiali può essere istituito solo se ricorrono le condizioni previste dalla legge e non in via precauzionale. Ciò posto, l’integrazione civile tra uomo e animale sta all’educazione di chi ha la responsabilità di cani, gatti, pappagalli, criceti. Igiene, rispetto delle fobie altrui, delle quiete nelle fasce orarie protette, del diritto di non venire azzannati. Basta quindi osservare le banali norme relazionali che dovrebbero regolare tutti i rapporti. Condominiali e non.
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