Riforme
Referendum, come cambia la Costituzione con riforma Renzi-Boschi
Stop al bicameralismo perfetto, meno senatori, abolizione Cnel
Roma, 4 dic. (askanews) - Superamento del bicameralismo perfetto, nuovo Senato, nuove competenze tra Stato e Regioni e soppressione del Cnel. Sono alcune delle novità introdotte dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi su cui domenica 4 dicembre gli italiani sono chiamati a votare.
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO.
Il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera e Senato ma le due Camere avranno funzioni e composizione diverse da oggi: si passa cioè da un bicameralismo perfetto a un cosiddetto bicameralismo differenziato. Il governo dovrà ottenere la fiducia soltanto di Montecitorio e gran parte delle leggi dovranno essere approvate solo a Montecitorio. Fanno eccezione le leggi costituzionali, le leggi elettorali, quelle riguardanti referendum e minoranze linguistiche, e l'Unione europea. Tutte le altre leggi approvate dalla Camera sono immediatamente trasmesse al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarle. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Il Senato può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera procede all'esame e si pronuncia entro sei mesi.
NUOVO SENATO.
Il nuovo Senato sarà composto da 74 Consiglieri regionali, 21 Sindaci e 5 senatori indicati dal Capo dello Stato. questi ultimi restano in carica 7 anni, La durata del mandato dei 95 senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Si passa quindi da 315 a 100 componenti, cui vanno aggiunti gli attuali 5 senatori a vita che restano in carica. Servirà una legge approvata da entrambe le Camere per regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri e i sindaci. I senatori conservano l'immunità parlamentare.
VOTO A DATA CERTA.
Il governo può chiedere alla Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera entro settanta giorni dalla deliberazione. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge.
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE.
Passano da 50mila a 150mila le firme necessarie per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI.
Le leggi elettorali possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o da almeno un terzo dei componenti del Senato, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. Su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo del Senato, potranno essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale anche le leggi elettorali, ad esempio l'Italicum, promulgate nell'attuale legislatura.
REFERENDUM ABROGATIVI.
Vengono indetti per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Cambia il quorum per l'elezione del capo dello Stato che viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. Attualmente, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
ABOLIZIONE DELLE PROVINCE.
Dal primo comma dell'articolo 114 della Costituzione scompare il termine 'province'. Il nuovo testo quindi stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
INDENNITÀ PARLAMENTARE.
L'indennità parlamentare è limitata ai soli membri della Camera ed è eliminata per i senatori. Il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado risulta dunque quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Per i senatori di nomina presidenziale non è invece prevista alcuna indennità. In base alle disposizioni transitorie e finali, viene inoltre mantenuta l'indennità per i senatori ex Presidenti della Repubblica e per i senatori a vita attualmente in carica.
SOPPRESSIONE DEL CNEL.
Viene abrogato il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le disposizioni finali e transitorie definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.
RIPARTO DI COMPETENZA TRA STATO E REGIONI.
Viene completamente riscritto l'articolo 117 della Costituzione, già modificato dalla riforma del 2001, e la ripartizione delle materie è profondamente modificato. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Tra le materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà legislativa esclusiva: politica estera, rapporti dello Stato con l'Unione europea, diritto di asilo, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, moneta, tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, organi dello Stato e relative leggi elettorali, cittadinanza, stato civile e anagrafi, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; salute; istruzione, ordinamento scolastico, previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro, beni culturali e paesaggistici, ambiente ed ecosistema, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo, energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni invece la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA.
Consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
LIMITE AGLI STIPENDI DEI CONSIGLIERI REGIONALI E PARITÀ GENERE.
Una legge ad approvazione bicamerale deve individuare un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, in modo che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Alla legge statale è stata altresì affidata la determinazione dei principi fonda mentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza
REGIONI A STATUTO SPECIALE.
Il nuovo titolo V non si applica alle regioni a statuto speciale né alle province autonome
ELEZIONE DEL SENATO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE.
Per eleggere il nuovo Senato servirà una legge, in attesa di quella legge la riforma boschi renzi stabilisce, nelle norme transitorie che in ciascuna regione (e provincia autonoma) ogni consigliere possa votare per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e - qualora ci siano ancora seggi da attribuire - dei più alti resti. Nell'ambito della lista, sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.
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