TRIBUNALE
La scalata del Duomo non fu reato
Il gip di Milano ha archiviato la posizione del climber polacco che si arrampicò fino alla Madonnina

Si improvvisò climber per una sera a fine maggio 2022 e, sfruttando un ponteggio presente sul lato di Palazzo Reale, scalò il Duomo di Milano fino a raggiungere la Madonnina. Tutto per un selfie e un video dell’impresa. Quando scese fu denunciato dalla polizia per procurato all’allarme presso l’Autorità. E con lo “scalatore”, un polacco di 34 anni, fu iscritto nel registro degli indagati anche un suo amico irlandese, di due anni più giovane, che dalla piazza aveva scattato con il suo cellulare una serie di riprese dell’arrampicata fuori programma.
BRAVATA SENZA CONSEGUENZE
La bravata è rimasta senza conseguenze. Il gip del Tribunale di Milano, Guido Salvini, ha archiviato la posizione del polacco e del suo socio. Richiesta spiegazione dell’episodio di buildering, e cioè la pratica che comporta arrampicarsi all’esterno di edifici o altre strutture artificiali urbane, spesso accompagnata dalla documentazione fotografica o video di quanto avvenuto, i due giovani non avevano dato alcuna spiegazione, mostrando comunque soddisfazione per il gesto compiuto. Gesto che a detta del giudice non può essere inquadrato in nessuna tipologia di reato.
NE’ PROCURATO ALLARME NE’ DANNEGGIAMENTO
Di sicuro, «non è ravvisabile il reato di procurato allarme presso l’Autorità come ha rilevato anche il pm nella richiesta di archiviazione accolta», argomenta il giudice. «Infatti, questa fattispecie prevede che il responsabile susciti allarme presso le Autorità annunciando un disastro o un altro pericolo falso o inesistente e cioè in sostanza punisce chi diffonde falsi allarmi. Nel caso in esame invece è il comportamento in sé dei due giovani che ha suscitato, giustamente peraltro, l’allarme». Sono stati esclusi anche il reato di danneggiamento («la security del Duomo ha comunicato, dopo una verifica, che la struttura non aveva subito danni) e nemmeno quello di invasione di edifici pubblici o privati («in quanto tale articolo comporta che l’agente instauri un potere di fatto sull’immobile al fine di goderne ed espropriando almeno parzialmente l’avente diritto dal godimento del bene, circostanze queste che certamente non si sono verificate nel caso in esame»)
L’ARCHIVIAZIONE
Di conseguenza, «in relazione a quanto avvenuto deve essere emesso decreto di archiviazione», ha chiosato il gip milanese, «restando comunque chiara la sconsideratezza della condotta degli indagati che ha suscitato timori e anche costretto le forze dell’ordine a mobilitarsi»
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