IL CASO
Rimborsi frontalieri: i falsi annunci
In rete ne è pieno, il sindacato Ocst fa chiarezza: «Non per tutti»
Da qualche mese internet è pieno di annunci pubblicitari secondo i quali, grazie a recenti sviluppi legislativi, la maggior parte dei frontalieri avrebbe diritto a richiedere un parziale rimborso delle imposte alla fonte pagate in Svizzera, potendo rivendicare l’applicazione delle deduzioni e detrazioni fiscali a cui hanno diritto i cittadini svizzeri e i domiciliati, come i versamenti per il terzo pilastro, spese per i chilometri effettuati o per i pasti.
In realtà non è così tanto che, a seguito di numerosi quesiti giunti, il sindacato ticinese Ocst vuole compiere delle precisazioni.
Tutto ha avuto inizio con una sentenza del 2010 del Tribunale federale di Losanna, dove si decise che hanno diritto a godere delle deduzioni e detrazioni fiscali previste dalla tassazione ordinaria, tutti gli stranieri che, pur pagando le imposte alla fonte in Svizzera, sono considerati dei lavoratori cosiddetti “quasi residenti”. In particolare possono considerarsi tali coloro che producono almeno il 90% del reddito familiare in Svizzera. «Ne consegue - spiegano dall’ufficio frontalieri Ocst - che già tutti quei frontalieri coniugati o conviventi civili con un partner che ha un reddito in Italia, sono di fatti esclusi dal provvedimento».
Un’altra categoria esclusa è quella dei proprietari di case. Di conseguenza sono in realtà pochi coloro che possono rivendicare il diritto alla procedura. «Ma non è nemmeno detto - aggiungono dal sindacato - che convenga farlo. Se è vero infatti che chiedendo la tassazione correttiva si ha diritto alle detrazioni fiscali previste dalla legislazione svizzera, è altrettanto vero che le imposte alla fonte pagate dai frontalieri sono già calcolate tenendo in conto di deduzioni forfettarie uguali per tutti, come i figli a carico, i pasti e i chilometri. In certi casi le seconde potrebbero essere superiori alle prime, rendendo persino controproducente l’intera procedura».
E quindi, coloro che non sono “quasi residenti”, ovvero tutti gli altri frontalieri, possono invece richiedere la tassazione correttiva entro il 31 marzo di ogni anno nei tre casi seguenti. Lavoratori separati/divorziati che pagano gli alimenti in conseguenza di una sentenza ufficiale di tribunale; lavoratori celibi/nubili che convivono in Italia con un partner che non lavora o che comunque non gode di detrazioni fiscali per figli a carico; lavoratori la cui azienda ha commesso un errore nel calcolo delle imposte alla fonte.
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