COVID-19
Stop a feste, gite e calcetto
Varato il nuovo Dpcm: stretta su movida e banchetti e «maggior ricorso allo smart working»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato nella notte tra ieri, lunedì 12 otobre e oggi, il nuovo Dpcm che contiene le misure per il contrasto al contagio da Covid-19.
Le misure anti-contagio varate col nuovo Dpcm e col benestare delle Regioni, saranno valide per i prossimi 30 giorni.
Di seguito le previsioni normative che riguardano in particolare l’uso della mascherina, le riunioni familiari, la movida, la scuola, col divieto delle gite scolastiche ma non con l’obbligo della Didattica a distanza (in virtù dell’opposizione della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina alla richiesta esplicita della Regione Campania), lo sport e lo smart working.
Niente feste e inviti contingentati
Il Dpcm stabilisce il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e contiene la “forte raccomandazione” di evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei famigliari o amici dei quali non si sia conviventi. Restano i dubbi sui controlli del rispetto del provvedimento tra le mura domestiche, dopo l’intervento del Quirinale: resta “consigliata” l’opzione della delazione, con la segnalazione da parte dei vicini di eventuali abusi.
Un capitolo a parte riguarda i banchetti che seguono a matrimoni, anniversari e festeggiamenti vari, dove scatta il numero di massimo di 30 invitati.
Mascherine (quasi) sempre
La prima disposizione del Dpcm è perentorio: «È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.”
Stop alle gite scolastiche
L’impatto del nuovo decreto sulla scuola riguarda i viaggi d’istruzione col divieto di gite scolastiche, gemellaggi e attività didattiche fuori sede: uno stop per ora limitato fino alla metà di novembre e che riguarda otto milioni di studenti.
Movida fino alle 24
La stretta arriva anche sulla movida: ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma già dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Di fatto, potranno continuare a servire i clienti solo i locali che dispongano di tavoli, al chiuso o all’aperto. Restano invece chiuse le sale da ballo e le discoteche, all’aperto o al chiuso, inclusi quelle sui lidi, mentre non c’è divieto per fiere e congressi.
Cinema e concerti
Il nuovo Dpcm conferma il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto per gli spettacoli, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono anche sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Regioni e Province autonome possono però stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle Province autonome. Comunque si potrà assistere agli spettacoli con il posto accanto libero, a meno che a occuparlo non sia un convivente.
Allo stadio in mille
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso.
Va sempre garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
Anche in questo caso Regioni e Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate.
Niente calcetto
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentite «da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base», dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Imposto, come nelle attese, anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Dunque i 10 milioni di appassionati che praticano tali sport per tenersi in forma dovranno per ora dire addio a calcio, calcetto e calciotto, basket, beach volley, pallavolo, pugilato e arti marziali. Stop a danza e balli di gruppo.
Si “salvano” invece gli amanti di tennis, padel, footing e running. Si potrà continuare a frequentare le palestre, ma rispettando le regole già varate. Aperte le piscine, ma non per la pallanuoto.
Smart working
In attesa di un decreto ad hoc, restano in vita fino al 31 gennaio 2021, con la proroga dello stato d’emergenza, le regole cui è subordinato lo smart working semplificato: il decreto non recepisce il ritorno al 70% della quota di lavoratori fuori sede ma si limita a confermare il 50%, invitando i datori di lavoro a utilizzare questo tipo di soluzione. preme l’acceleratore sullo smart working. Il Dpcm infatti raccomanda d’incentivare, con lavoro a casa, ferie, congedi retribuiti per i dipendenti e di applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio come l’uso della mascherina dove non sia possibile mantenere il metro di distanziamento. Il decreto chiede che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. E per passare dalla scrivania in ufficio a quella di casa non servirà stipulare accordi individuali con i lavoratori.
La quarantena
La nuova Circolare del ministero della Salute aggiorna le indicazioni sulla durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, tenendo conto della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle indicazioni di organismi internazionali come OMS ed ECDC e del parere del Comitato Tecnico Scientifico.
1) ASINTOMATICI - «Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale va eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)».
2) SINTOMATICI - «Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)».
3) CONTATTI STRETTI - «I contatti stretti di casi con infezione confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno».
Viene inoltre raccomandato di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. E ancora di prevedere accessi al test differenziati per i bambini; di non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
4) CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE - «Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)».
La circolare chiarisce infine che l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
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