LA SENTENZA
Ludoteca in fiamme a Busto: assolto il gestore
Uomo di 69 anni scagionato in Appello dopo la condanna in primo grado
Sembrava il colpevole perfetto. In fondo, quando si era nel pieno del lockdown e tutto era per forza di cose fermo, il gestore residente a San Vittore Olona, 69 anni, aveva chiesto ai proprietari che gli avevano affittato un’immobile di via Palestro dove aveva aperto la ludoteca GiroParty a Busto Arsizio di sospendere temporaneamente i pagamenti del canone di locazione. Gli avevano risposto di no e ne era nata una discussione nel corso della quale, come denunciato dai padroni di casa, avrebbe minacciato di dar fuoco al locale. Poi alla fine l’incendio - e per di più doloso -, c’era stato per davvero, nella notte fra il 21 e 22 maggio del 2020.
La condanna in primo grado
All’esito di un giudizio con rito abbreviato, nel febbraio dell’anno scorso, il giudice del Tribunale di Busto Arsizio Roberto Falessi condannò il gestore per danneggiamento a un anno di reclusione, nonché al risarcimento di una provvisionale di 5 mila euro alle parti offese, rappresentate dall’avvocato Andrea Toscani. Tuttavia, ieri, la seconda Corte d’Appello di Milano (presidente la giudice Donatella Banci Buonamici) ha completamente ribaltato il verdetto: accogliendo l’atto di impugnazione proposto dal difensore dell’imputato, l’avvocato Christian Bossi, fatto proprio anche dal sostituto procuratore generale Angelo Renna, l’ha assolto «perché il fatto non sussiste». Cancellati anche i risarcimenti e il pagamento delle spese legali della controparte. Uno dopo l’altro, il difensore ha smontato tutti gli indizi a carico del proprio assistito. Indizi «generici, equivoci e non concordanti», a cominciare dal fatto che le telecamere esterne non hanno permesso di individuare l’uomo introdottosi nel cuore della notte all’interno della ludoteca.
I quattro punti
Punto primo: «Le dichiarazioni rese dalle persone offese sono risultate contraddittore e non riscontrata dalle indagini. Punto secondo: l’autore del fatto era nascosto da un ombrello, ma il modello utilizzato per commettere il reato non è stato trovato a casa dell’imputato. Punto terzo: l’accusa ha sostenuto che l’autore dei fatti si era introdotto con le chiavi del locale, ma l’assunto non ha trovato riscontro negli atti di indagine e non è stato escluso che il soggetto in questione abbia forzato la serratura. Punto quarto: hanno trovato un’impronta di sneaker simile a quella sequestrata all’imputato, peccato, però, che il numero non combaciasse e che la suola fosse più consumata. A fronte di un quadro probatorio così farraginoso, alla Corte d’Appello non è rimasto altro da fare che assolvere.
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