L’EX SINDACO
«Danno d’immagine, Fumagalli risarcisca»
L’ex sindaco dovrà versare 15mila euro al Comune: lo ha stabilito la Corte dei Conti. Al centro della questione, l’utilizzo improprio dell’«auto blu»

L’ex sindaco leghista Aldo Fumagalli dovrà risarcire 15mila euro al Comune di Varese. A stabilire il danno erariale - con tanto di sentenza depositata nei giorni scorsi - è stata la sezione lombarda della Corte dei Conti. Il verdetto dei giudici contabili fa il paio con la condanna a tre anni per peculato, resa definitiva dalla Corte di Cassazione. Oggetto del contendere, il controverso e disinvolto utilizzo dell’auto blu da parte dell’ex numero uno di Palazzo Estense per “dare passaggi” ad alcune amiche rumene: «amanti», come aveva sostenuto in primo grado l’allora pm varesino Agostino Abate; poverette aiutate con spirito solidaristico, a seguire la linea difensiva dell’imputato eccellente che, travolto dallo scandalo, decise di dimettersi nel 2005 (il suo primo mandato da sindaco è datato 1998).
Nel dettaglio, Fumagalli «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella suddetta qualità di sindaco del Comune di Varese», per dirla con la sentenza della Cassazione, «nel periodo compreso tra l’agosto 2002 e l’aprile 2004 si è ripetutamente appropriato dell’autovettura di servizio a lui assegnata, con tutte le relative spese a carico dell’ente pubblico (il Comune di Varese, ndr), nonché del lavoro dell’autista che di volta in volta veniva distolto dai suoi compiti d’istituto in relazione a plurimi episodi, del tutto estranei ad esigenze e motivi d’ufficio, nei quali l’autovettura di servizio veniva usata per far viaggiare, per suo esclusivo vantaggio personale, cittadine straniere da sole o in sua compagnia».
Sulla stessa falsariga le considerazioni della Corte di Conti della Lombardia, che non ha mancato di censurare la «condotta palesemente dolosa» dell’ex primo cittadino, «essendo fatto notorio, soprattutto per un soggetto apicale ed istruito, quale è un sindaco, modello etico per i suoi concittadini, che l’auto di servizio (con relativi preposti alla guida) non debba essere usata per fini non istituzionali».
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