LA RICOSTRUZIONE
«Nerini e Perocchio sapevano dei forchettoni”
Ecco perché la Corte d’Appello di Torino ha disposto i domiciliari per gestore e direttore di eserci

Si parla di “comportamenti assolutamente gravi, perpetrati con modalità specifiche e reiterate, atti a mettere in pericolo l’incolumità pubblica, che anzi hanno determinato un disastro, che ha cagionato la tragica perdita di vite umane” nel provvedimento dei giudici della Corte d’Appello di Torino. E’ un nuovo passo nella complessa vicenda giudiziaria legata alla tragedia della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 29 maggio. Nella tragedia sono morte 14 persone e si è salvato solo il piccolo Eitan di cinque anni. Sono numerose le pagine nelle quali i magistrati ripercorrono i verbali degli interrogatori, le osservazioni della procuratrice Olimpia Bossi e i documenti per giungere alla conclusione che esistono i presupposti per disporre la misura cautelare anche nei confronti di Luigi Nerini, gestore della funivia del Mottarone, ed Enrico Perocchio, direttore di esercizio. Ribaltata quindi la decisione del Gip Donatella Banci Buonamici che il 29 maggio scorso, in sede di convalida dei fermi, aveva rimesso in libertà Nerini e Perocchio, disponendo invece i domiciliari per il solo Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto, crollato nella caserma dei carabinieri di Stresa. Aveva ammesso di aver manomesso i freni di emergenza apponendo i forchettoni per ovviare ai blocchi che si verificavano spesso ultimamente per l’impianto, ma aveva anche detto che Nerini e Perocchio lo sapevano.
Secondo il gip Banci, in quanto emerso nei primi giorni di indagine non c’era prova del fatto che gli altri due indagati fossero a conoscenza di una decisione che Tadini avrebbe a quel punto preso di testa propria. Invece, secondo il tribunale torinese, la gip non tenne conto di alcuni "elementi obiettivi".
Quanto alla testimonianza di Tadini, che ha chiamato in correità Nerini e Perocchio, viene valutata come coerente e circostanziata: “un racconto articolato in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, circostanziato, senza iati narrativi né salti logici, coerente, ragionevole, privo di contraddizioni oltreché reiterato nella medesima struttura sostanziale sia davanti al pm che al gip". Vengono riportati nel provvedimento anche alcuni passaggi dell’interrogatorio, nei quali Tadini spiegava che la decisione di non togliere il blocco dei freni dalla cabina della funivia del Mottarone "era stata condivisa da tutti". I giudici, infine, evidenziano come “ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato"
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