IL GIUDICE DI PACE
Arcisate, passeggeri contro Turkish: 1.600 euro
Vinta la causa, troppe tre ore di ritardo da Malpensa a Istanbul

Non è vero che i cittadini abbiano sempre la peggio nei contenziosi contro le grandi realtà economiche, come le compagnie aeree.
Quattro persone residenti ad Arcisate, infatti, hanno vinto la causa contro la compagnia di volo turca, la Turkish Airlines, per avere subito un ritardo di più di tre ore in un volo da Milano Malpensa verso Istanbul. Adesso i quattro viaggiatori scontenti riceveranno una somma complessiva di 1.600 euro maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Si tratta di una causa civile iniziata nel dicembre 2019 e intentata contro la compagnia di linea turca da Davide Comolli, Francesca Lonati, Paola Florio e Roberta Vinoni, tutti rappresentati dall’avvocato Alan Breda di Arcisate e difesi anche dallo studio di Antonio Tripodi di Roma che ha seguito la pratica. «Nell’aprile del 2019 i miei clienti erano partiti da Milano Malpensa ed erano arrivati a Istanbul con più di tre ore di ritardo - spiega Breda -. Come prova, i miei clienti avevano portato alcuni documenti tra i quali i biglietti aerei. La Turkish Airlines aveva contestato integralmente le domande dei quattro, sostenendo la sussistenza della circostanza eccezionale data la necessità di sottoporre l’aeromobile che avrebbe dovuto operare la tratta a una serie di controlli tecnici, in quanto nella tratta precedente - da Istanbul a Milano - era stato colpito da alcuni fulmini mentre si trovava ancora in volo in prossimità dello scalo milanese».
Questo incidente richiedeva quindi una riprogrammazione dei voli e la sostituzione del velivolo danneggiato. Turkish Airlines, quindi, non ha contestato il ritardo riferito dai passeggeri, ma ha reputato che esso non potesse essere ritenuto di sua responsabilità, poiché dipeso da circostanze eccezionali.
La compagnia aerea turca ha anche prodotto del materiale fotografico dell’airbus danneggiato. «Allora, i passeggeri di voli ritardati hanno diritto a una compensazione pecuniaria - prosegue il giurista - quando, a causa di questi voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Però il ritardo non dà diritto al rimborso se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare».
Nel caso specifico, il giudice di pace ha però ritenuto che il report e il materiale fotografico raffigurante i danni subiti da un velivolo, presumibilmente per l’impatto con dei fulmini, non provavano che l’aeromobile accidentato fosse proprio quello che avrebbe dovuto effettuare lo specifico volo da Milano a Istanbul. Da qui il risarcimento ai titolari dei biglietti aerei.
«La stessa cosa non si può dire per altri due viaggiatori miei clienti, questi di Saltrio - conclude Breda -. A costoro il giudice di pace - proprio lo stesso - non ha riconosciuto il diritto a essere risarciti, in quanto la compagnia aerea Neos Air aveva per tempo avvisato della riprogrammazione dei voli l’agenzia di viaggio alla quale i due avevano fatto organizzare il viaggio».
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