LA SENTENZA
Busto, mamma perseguita psicologa: condannata
La Cassazione conferma la pena di un anno e sei mesi per stalking e diffamazione

Aveva preso di mira la psicologa che nella causa di separazione dal marito doveva fare perizie sulla idoneità genitoriale sua e del coniuge per decidere le modalità di affidamento della loro bimba.
DIFFAMAZIONE E STALKING
La donna, inizialmente aveva tempestato i social - per lo più gruppi di madri scontente degli affidi - di post nei quali accusava la professionista di essere collusa e protetta dalla mafia e di formulare perizie false. In seguito era arrivata a pedinarla e a farle appostamenti. Stessa sorte era toccata anche all’assistente sociale. Adesso la Cassazione ha confermato le accuse di stalking e diffamazione a carico di questa mamma di Busto Arsizio, imputata e condannata in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione. Senza successo la difesa della donna, 48 anni, che ha protestato contro la condanna inflittale in primo grado e poi convalidata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza dell’8 giugno 2022.
LA SENTENZA
Davanti agli “ermellinI” ha sostenuto che non era stato tenuto nella giusta considerazione il “fine sociale” che avrebbe animato la sua “battaglia civile”. Ad avviso della Cassazione, i giudici di merito hanno valutato correttamente l’insieme dei comportamenti” addebitati, tra i quali “appostamenti e pubblicazione di post dal chiaro contenuto minatorio, pubblicati con frequenza quasi giornaliera, come idonei “a integrare la condotta materiale di molestia e/o minaccia” descritta dall’art. 612 bis del codice penale sullo stalking. In maniera adeguata, scrivono i supremi giudici nel verdetto 16254 - depositato ieri, lunedì 17 aprile, - la Corte di Milano ha ricordato «che anche le sole pubblicazioni di post su svariati social network sono sufficienti, da sole, a integrare il reato di atti persecutori». Quanto ai post pubblicati, la Cassazione rileva che erano connotati da «virulenza e ossessiva ripetitività», oltre che dal carattere «minatorio».
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