IL VERDETTO
Varese, respinto il ricorso
Il giudice sportivo non accoglie la richiesta di vittoria a tavolino. Ora non resta che l’appello

Tutto come previsto e prevedibile. Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Città di Varese in relazione alla partita di playout contro la Folgore Caratese che ha decretato la retrocessione dei biancorossi in Eccellenza.
La società aveva presentato ricorso segnalando l'irregolarità delle porte del terreno di gioco, più basse di 8 e 5 centimetri, ma pure la presenza, dopo gli scavi di sistemazione di un gradino di oltre 3 centimetri nonché la presenza di linee più larghe dei pali.
Il club prealpino faceva affidamento sul precedente di Sangiovannese-Grosseto del 19 marzo scorso e la dinamica non sembra differente visto che anche in quel caso il Giudice Sportivo aveva rigettato il reclamo per veder poi ribaltata la sentenza dalla Corte d'Appello Federale lo scorso 20 aprile.
Il Varese si augurava una sentenza positiva già in primo grado avendo allegato al ricorso materiale fotografico eloquente ma, come previsto, il Giudice Sportivo si affida esclusivamente al referto del direttore di gara che aveva giudicato idonea la situazione facendo disputare la partita.
La Corte d'Appello invece ha la facoltà di fare “dibattimento”, ovvero istruire una udienza nella quale possono essere prese in considerazione prove a sostegno della propria tesi e, ovviamente, le controdeduzione dell'altra parte in causa.
Le tempistiche dovrebbero essere rapide, quindi entro la settimana.
Questo il testo della sentenza del Giudice Sportivo
FOLGORE CARATESE A.S.D. - CITTA DI VARESE
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D.A.R.L. CITTA’ DI VARESE, con il quale si chiede di disporre a carico della U.S. FOLGORE CARATESE ASD la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al Direttore di gara, prima dell'inizio gara, specifica riserva scritta in merito all'altezza delle porte e che l'arbitro avrebbe autorizzato l'inizio della gara nonostante manifeste irregolarità del terreno di gioco, ricavabili (I) dalla presenza di "almeno due avvallamenti superiori ai3 cm", (II) dalle "distanze tra le traverse e il resto del campo/suolo rimaste inferiori a quelle regolamentari", nonché (III) dallo "sdoppiamento" delle linee di porta la cui nuova tracciatura ha reso "di larghezza ben superiore a 12 cm o comunque di larghezza superiore a quella del palo", in violazione della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- lette le controdeduzioni depositate dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto "infondato in fatto e in diritto";
- rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta,
a) si è proceduto a controllo dell'altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società e che "una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri";
b) in seguito la società ospitante ha provveduto "a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti";
c) quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte "abbiamo constatato che erano entrambe dell'altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)".
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 DTS in favore della U.S. FOLGORE CARATESE ASD
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D.A.R.L. CITTA’ DI
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